Le nostre policy

Policy Lush sugli acquisti: Ambiente, Persone e Fair Share.

Obiettivi e propositi

L’impegno ad agire in modo etico è fondamentale per Lush. Abbiamo a cuore il benessere di tutti, esseri umani e animali, e ci interessa ridurre il nostro impatto ambientale. Riconosciamo che gran parte del nostro successo è dovuto ai rapporti stretti e diretti che abbiamo costruito con i nostri fornitori. Chiediamo a chiunque faccia parte della nostra supply chain (tutti i fornitori diretti e indiretti e i loro subappaltatori) di condividere e aderire alle nostre policy. Le nostre policy sono determinanti per modo in cui conduciamo l’azienda. I nuovi contatti vengono pienamente riconosciuti come fornitori Lush solo dopo aver compilato e firmato le nostre policy.

Possiamo commissionare audit esterni sulle procedure dei nostri fornitori, anche attraverso controlli a campione, nei casi in cui abbiamo bisogno di verificare le loro dichiarazioni di conformità.

Standard non negoziabili

I nostri standard non negoziabili consistono in obblighi legali e parametri minimi a cui tutti i nostri fornitori devono attenersi. Questi standard sono contrassegnati dal seguente simbolo: ⚫

Nota: comprendiamo che possono verificarsi circostanze eccezionali. Se l’adesione a uno degli standard delineati in questo documento dovesse danneggiare per qualsiasi motivo te come fornitore, o chiunque faccia parte della tua filiera, ti preghiamo di contattarci.

Standard progressivi e sostegno al cambiamento

Alcuni standard, pur essendo molto importanti per noi, possono richiedere più tempo per essere raggiunti. Accettiamo di non poter risolvere tutti i problemi immediatamente. Se certi standard non vengono rispettati nell’immediato, stabiliamo parametri di riferimento per raggiungere soluzioni accettabili sia per noi che per i fornitori, in un lasso di tempo concordato. Questo consente ad entrambe le parti di monitorare il processo di miglioramento. Dopo un periodo di tempo concordato, il fornitore rende noti i cambiamenti avvenuti e i miglioramenti apportati. Se continuano ad esserci aspetti non conformi, il fornitore può implementare un sistema per monitorare la situazione e garantire un percorso graduale verso la conformità. Questo processo consente di tracciare quali miglioramenti vengono apportati nel tempo. 

Questo tipo di standard è contrassegnato dal seguente simbolo: ◯

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Impegno da parte dei fornitori

Chiediamo a tutti i nostri fornitori di:

  • Essere aperti e onesti con noi;
  • Assumersi la responsabilità di qualsiasi problema;
  • Collaborare con noi per affrontare i problemi;
  • Assumersi la responsabilità di condividere la policy delineata in questo documento con tutti i soggetti coinvolti nella produzione di beni a noi venduti.

Le disposizioni di questa policy stabiliscono parametri minimi, non massimi, e non devono essere utilizzate per impedire il superamento di tali standard. Ci si aspetta che ogni fornitore rispetti tutte le legislazioni in vigore e, laddove le disposizioni di legge e la presente Policy trattino lo stesso argomento, venga applicata la disposizione che offre maggiore protezione.

Questa policy si applica ai seguenti soggetti: 

  • Distributori: la policy si applica alla loro attività nel suo complesso e a quella dei produttori di materie prime vendute a Lush;
  • Produttori: nei casi in cui Lush acquista direttamente da un produttore, la policy si applica alla loro intera attività.

1.0 Persone

1.1 L’occupazione è una libera scelta ⚫

1.1.1 Non deve esistere alcuna prestazione di lavoro forzato, vincolato o involontario.

1.1.2 I lavoratori non sono tenuti a depositare “cauzioni” o documenti di identità presso il loro datore di lavoro e sono liberi di lasciare il lavoro dopo un ragionevole preavviso.

1.1.3 Lush vieta severamente il traffico di esseri umani nella sua attività e in quella di tutti i suoi fornitori.

1.2 Rispetto della libertà di associazione e diritto alla negoziazione collettiva ⚫

1.2.1 Tutti i lavoratori hanno il diritto di formare o aderire a sindacati di loro scelta e di esercitare la contrattazione collettiva.

1.2.2 Il datore di lavoro deve adottare un atteggiamento aperto nei confronti dei sindacati e delle loro attività organizzative.

1.2.3 I rappresentanti dei lavoratori non devono essere discriminati e devono poter svolgere le loro funzioni di rappresentanza sul posto di lavoro.

1.2.4 Laddove il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva sia limitato dalla legge, il datore di lavoro è chiamato a facilitare, e non ostacolare, forme di associazione e contrattazione libere e indipendenti.

1.3 Condizioni di lavoro sicure e sane ⚫

1.3.1 Deve essere fornito un ambiente di lavoro sicuro e salutare, tenendo presenti gli standard di settore ed eventuali pericoli specifici. Devono essere prese misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute nello svolgimento del lavoro, riducendo al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, le cause di pericolo.

1.3.2 I lavoratori devono ricevere una formazione regolare e tracciata in materia di salute e sicurezza, e tale formazione deve essere ripetuta per i lavoratori che vengono ricollocati e per tutte le nuove assunzioni.

1.3.3 Dev’essere garantito l’accesso ad acqua potabile, servizi igienici puliti e, laddove sia pertinente, a servizi adeguati per la conservazione degli alimenti.

1.3.4 Gli alloggi, dove previsti, devono essere puliti, sicuri e devono soddisfare i bisogni primari dei lavoratori.

1.3.5 L’azienda che osserva tale policy deve assegnare la responsabilità di salute e sicurezza dei lavoratori ad un rappresentante della direzione.

1.4 No al lavoro minorile ⚫

1.4.1 Nessuno deve lavorare se:

  • È minore dell’età minima per lavorare nel paese in cui si trova; 
  • Ha meno di 15 anni (o 14 in alcuni Paesi in via di sviluppo); 
  • Il lavoro arreca danno alla propria salute fisica o mentale;
  • Il lavoro compromette la sua sicurezza o il suo diritto di vivere l’infanzia;
  • Il lavoro impedisce o interferisce con la sua istruzione;
  • È chiamato a lavorare contro la propria volontà.

1.4.2 Una forma di lavoro leggera può essere consentita a ragazzi di 12 e 13 anni nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, a condizione che non interferisca con la loro istruzione.

1.4.3 Nessuna persona minore di 18 anni può svolgere lavori che mettono a rischio il proprio benessere fisico, mentale o emotivo, sia per la natura del lavoro stesso che per le condizioni in cui viene svolto.

1.4.4 Tutti i minori di 18 anni non devono svolgere lavori notturni né lavorare in condizioni di pericolo.

1.4.5 In presenza di casi di lavoro minorile, i fornitori devono mettere in atto programmi di transizione che garantiscano al minore l’accesso a un’istruzione di qualità fino al raggiungimento della maggiore età.

Nota: comprendiamo che possono verificarsi circostanze eccezionali. Se l’adesione al parametro 1.4, o ad un altro degli standard delineati in questo documento, dovesse danneggiare per qualsiasi motivo te come fornitore, o chiunque faccia parte della tua filiera, ti preghiamo di contattarci. 

1.5 Salario minimo e garanzia delle tutele previste dalla legge ⚫

1.5.1 A tutti i lavoratori devono essere fornite informazioni scritte e comprensibili sulle condizioni di lavoro e sul salario prima dell’impiego, e devono essere fornite informazioni dettagliate sulla retribuzione ogni volta che il salario viene erogato.

1.5.2 Non sono consentite decurtazioni del salario come misura disciplinare né sono consentite detrazioni non previste dalla legislazione nazionale senza l’espressa autorizzazione del lavoratore interessato. Tutte le misure disciplinari devono essere registrate.

1.5.3 È il datore di lavoro a pagare: nessun lavoratore deve pagare per un lavoro. I costi di assunzione devono essere sostenuti dal datore di lavoro, non dal lavoratore.

Rimborso delle commissioni di assunzione: se un lavoratore è costretto a pagare una quota per la propria assunzione, il partner commerciale responsabile di questa violazione deve rimborsare il lavoratore per l’intera cifra versata, anche per conto di eventuali subagenti coinvolti nell’attività di reclutamento.

1.6 L’orario di lavoro non deve essere eccessivo ⚫

1.6.1 L’orario di lavoro deve essere conforme alle leggi nazionali, ai contratti collettivi e alle seguenti disposizioni, delineate nei paragrafi compresi tra il punto 1.6.2 e 1.6.6, a seconda di quale offra maggiore protezione per i lavoratori. Le sottoclausole dal punto 1.6.2 al 1.6.6 si basano sugli standard internazionali del lavoro.

1.6.2 L’orario di lavoro, escluso lo straordinario, sarà definito contrattualmente e non potrà superare le 48 ore settimanali, a meno che l’interessato non ne abbia manifestato la volontà.

1.6.3 Tutti gli straordinari devono essere esercitati volontariamente. Il lavoro straordinario deve essere utilizzato responsabilmente, tenendo conto dell’entità, della frequenza e delle ore lavorate, sia dai singoli lavoratori che dalla forza lavoro nel suo complesso. Non deve essere utilizzato per sostituire il lavoro regolare.

1.6.4 Il totale delle ore lavorate in un periodo di sette giorni non deve superare le 60 ore, a meno che la persona interessata non abbia espresso il desiderio di farlo, o laddove sia rispettata la clausola 1.6.5 che segue. 

1.6.5 L’orario di lavoro può superare le 60 ore in un periodo di sette giorni solo in circostanze eccezionali e solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • Ciò è consentito dalla legislazione nazionale;
  • Ciò è consentito da un contratto collettivo liberamente negoziato con un’organizzazione di lavoratori che rappresenta una parte significativa della forza lavoro;
  • Vengono messe in atto adeguate garanzie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori; 
  • Il datore di lavoro può dimostrare il verificarsi di circostanze eccezionali, come picchi di produzione imprevisti o emergenze di varia natura.

1.6.6 Ai lavoratori deve essere concesso almeno un giorno libero ogni sette giorni o, dove consentito dalla legislazione nazionale, due giorni liberi ogni quattordici giorni. *Gli standard internazionali raccomandano la progressiva riduzione dell’orario di lavoro a 40 ore settimanali, senza che a ciò corrisponda alcuna riduzione del salario.

1.7 Non deve verificarsi alcuna discriminazione ⚫

1.7.1 Nessuna discriminazione dev’essere messa in atto nell’assunzione, nella retribuzione, nell’accesso alla formazione, nella promozione, nel licenziamento, nel lavoro quotidiano o nel pensionamento in base a razza, casta, nazionalità, religione, età, disabilità, sesso, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

1.8 Dev’essere fornito un impiego regolare ⚫

1.8.1 Il lavoro svolto deve basarsi in ogni misura possibile su un rapporto di lavoro riconosciuto e stabilito dalla legislazione nazionale.

1.8.2 Gli obblighi nei confronti dei dipendenti ai sensi della legge o la previdenza sociale derivante dal rapporto di lavoro non devono essere evitati attraverso il ricorso a contratti di sola manodopera, subappalto, lavoro a domicilio o attraverso programmi di apprendistato in cui non vi è reale intenzione di trasmettere competenze e garantire un impiego regolare, né tali obblighi devono essere evitati mediante l’uso eccessivo di contratti a tempo determinato.

1.8.3 Non devono esserci contratti a zero ore, a meno che non sia la scelta preferita dal lavoratore stesso.

1.8.4 Il contratto di lavoro deve prevedere un bilancio equo tra le condizioni di lavoro, i diritti, le responsabilità e i doveri del lavoratore e quelli del datore di lavoro.

1.9 Non è consentito alcun trattamento crudele o disumano ⚫

1.9.1 Sono vietati l’abuso fisico, la minaccia di abuso fisico, le molestie sessuali o di altro tipo, l’abuso verbale e tutte le forme di intimidazione. Le disposizioni di questa policy stabiliscono parametri minimi, non massimi, e tali disposizioni non devono essere utilizzate per impedire alle aziende di superare gli standard qui indicati. Le società che applicano questo codice sono tenute a rispettare le legislazioni in vigore e, laddove le disposizioni di legge e la presente policy trattino lo stesso argomento, devono applicare la disposizione che offre ai lavoratori maggiore protezione.

1.10 Lavoro a domicilio e subappalto ⚫

1.10.1 Accettiamo la presenza di lavoro a domicilio e di subappalto all’interno della nostra filiera, laddove concordato con i nostri fornitori. Vogliamo stabilire una collaborazione per garantire buone condizioni di lavoro in tutta la nostra filiera. Chiediamo ai nostri fornitori di condividere queste disposizioni con tutti i lavoratori a domicilio e i subappaltatori, e di segnalare a Lush tutti i casi in cui si verificano queste condizioni.

2.0 Ambiente

2.1 Uso di organismi (OGM) e microrganismi (MOGM) geneticamente modificati ⚫

2.1.1 I fornitori non devono utilizzare organismi e microrganismi geneticamente modificati nella produzione di qualsiasi materiale fornito a Lush, compresi materiali cartacei derivati da alberi o piante modificati con geni di origine vegetale o animale. 

2.2 Ambiente e biodiversità ⚫

2.2.1 L’attività dei nostri fornitori non deve contribuire alla distruzione di habitat naturali e aree protette, come foreste, torbiere, habitat costieri, bacini idrici, ecc.

2.2.2 I nostri fornitori devono rispettare la nostra policy sull’ambiente, che prevede il divieto di danneggiare la biodiversità e gli habitat naturali con azioni come il disboscamento, il fracking o il drenaggio di bacini idrici.

2.2.3 I nostri fornitori non devono superare i limiti legali di inquinamento (aria, suolo, acqua) e devono disporre di tutti i permessi necessari.

2.2.4 Per tutte le materie prime elencate in una delle Appendici CITES, i nostri fornitori devono mettere in atto un piano di estrazione sostenibile, per garantire che la materia prima in questione sia in grado di rigenerarsi alla stessa velocità con cui viene estratta.

2.2.5 I fornitori sono tenuti ad avvisare Lush nel caso in cui una materia prima o un prodotto venduto all’azienda ricada sotto il controllo della convenzione CITES.

2.2.6 Se il fornitore importa o acquista un materiale al di fuori dell’UE, deve fornire a Lush una copia del permesso di importazione CITES.

2.3 Gestione delle sostanze chimiche ⚫

2.3.1 Dev’essere disposta una valutazione dettagliata dei rischi per la salute e la sicurezza, oltre che una formazione specifica per la manipolazione delle sostanze chimiche, e queste devono includere:

  • Abbigliamento e attrezzature protettive,
  • Pericoli di inalazione e contatto con la pelle,
  • Linee guida dettagliate sulla miscelazione e la spruzzatura.

2.3.2 Tutte le applicazioni di prodotti chimici devono essere tracciate e monitorate.

2.3.3 L’azienda deve tenere in considerazione ogni tipo di impatto che la gestione di sostanze chimiche può avere.

2.3.4 Nei luoghi in cui le sostanze chimiche vengono manipolate e miscelate, devono essere messe in atto misure di protezione per prevenire potenziali fuoriuscite che possono inquinare i corsi d’acqua e l’ambiente circostante.

2.4 Il benessere degli animali nell’agricoltura ⚫

I nostri fornitori devono applicare i seguenti standard sul benessere degli animali, applicabili a qualsiasi animale coinvolto:

2.4.1 Libertà dalla fame e dalla sete grazie al facile accesso all’acqua fresca e a una dieta che garantisca piena salute e vigore.

2.4.2 Libertà da ogni disagio grazie a un ambiente adeguato che offra riparo e condizioni confortevoli per il riposo.

2.4.3 Libertà da dolore, lesioni e malattie  mediante prevenzione, diagnosi e cure tempestive. Libertà di movimento e di condurre un comportamento spontaneo in compagnia di individui della propria specie grazie ad uno spazio appropriato e a strutture adeguate. 

2.4.4 Libertà dalla paura e dall’angoscia grazie a condizioni di vita e cure che evitino la sofferenza mentale.

2.4.5 I fornitori devono vietare qualsiasi forma di caccia o abbattimento di animali non domestici sul terreno che coltivano o sul quale trasformano le loro materie prime. Sono compresi tutti gli animali, anche i tassi o i ratti che spesso vengono considerati come “parassiti”.

2.4.6 Le attività agricole devono essere adattate alle esigenze delle specie autoctone, per evitare di danneggiare gli habitat naturali, come per esempio le aree di nidificazione degli uccelli.

2.4.7 Le attività agricole non devono danneggiare le api e gli impollinatori.

2.5 Salute del suolo ◯

2.5.1 Deve essere implementato un piano di gestione della salute del suolo per conservarne la composizione organica.

2.6 Pesticidi altamente pericolosi ◯

2.6.1 Lush promuove l’impiego di tecniche naturali per il controllo dei parassiti, tra cui la gestione integrata dei parassiti (IPM) e i bio-pesticidi.

Ecco il link alla lista di pesticidi proibiti da Lush. Per la sicurezza dei nostri clienti, effettuiamo controlli a campione sulle nostre materie prime per monitorare la presenza di pesticidi vietati. 

http://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf

2.6.1 Nessuno dei pesticidi, fungicidi ed erbicidi elencati nella suddetta lista deve essere utilizzato nella produzione delle materie prime fornite a Lush, compresi i materiali camuffati da un nome comune o scientifico diverso.

2.7 Gestione forestale ◯

2.7.1 Se uno dei materiali forniti a Lush richiede qualsiasi tipo di lavorazione che sfrutti le foreste come fonte di energia (ad es. la distillazione a legna), il fornitore deve dimostrare a Lush la sostenibilità di tale materiale e l’assenza di deforestazione nel processo di lavorazione.

2.7.2 L’attività dei fornitori non deve interferire con la nidificazione di uccelli e altre specie autoctone (ad es. L’abbattimento di alberi e piante deve avvenire al di fuori dei periodi di riproduzione).

2.7.3 I fornitori devono applicare un piano di gestione forestale, condiviso con con i propri acquirenti, che garantisca la sostenibilità dei raccolti e tuteli il ruolo delle specie utilizzate all’interno dell’ecosistema a cui appartengono.

2.7.4 Il fornitore deve garantire che non siano concesse licenze di caccia all’interno dell’area forestale di suo interesse.

2.7.5 Nei casi di estrazione delle radici o di abbattimento di alberi che non possono ricrescere spontaneamente, il fornitore deve mettere in atto un piano realistico di reimpianto. 

2.7.6 I fornitori devono garantire che la loro attività di estrazione, nel contesto di una foresta primaria, non impedisca la dispersione dei semi.

2.7.7 I fornitori che praticano l’estrazione di resina degli alberi devono mettere in atto un piano di estrazione sostenibile concordato con i propri acquirenti, e garantire che la propria attività non metta in pericolo la vita e la salute degli alberi. 

2.7.8 I fornitori devono garantire che non vengano piantati alberi e piante transgenici o geneticamente modificati.

3.0 Fair Share

3.0 Fair Share ⚫

3.1 I fornitori devono assumersi la responsabilità di favorire la trasparenza in tutta la filiera di Lush. 

3.2 I fornitori devono garantire alle popolazioni indigene e alle comunità locali il rispetto dei loro diritti legali e consuetudinari, affinché possano esercitare il controllo del proprio territorio e proteggere la propria identità culturale. 

3.3 Il fornitore deve dimostrare di aver intrapreso tutte le dovute procedure in ottemperanza al Protocollo di Nagoya, laddove applicabile. 

4.0 Obblighi giuridici ⚫

4.1 I fornitori devono rispettare tutti gli obblighi legali e le policy di Lush, tra cui la policy di Lush Ltd ‘Anti-Slavery & Human Trafficking’ e la ‘Anti bribery and corruption policy’, consultabile a questo link: https://weare.lush.com/lush-life/our-policies/anti-bribery-and-corruption-policy/.  

4.2 I fornitori devono rispettare i propri obblighi legali ai sensi di regolamenti quali il Modern Slavery Act (o qualsiasi altra legislazione volta a combattere la schiavitù moderna e i reati relativi alla tratta di esseri umani e alla schiavitù), il Human Rights Act, il Protocollo di Nagoya, le vigenti leggi fiscali e sull’ambiente e, nei casi di pertinenza, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), per proteggere le piante e gli animali in pericolo e per favorire la rigenerazione dell’ambiente naturale.

4.3 Qualsiasi caso di non conformità legale dev’essere immediatamente segnalato a Lush.

 

Come previsto dalla global whistleblowing policy di Lush Ltd, tutti gli episodi di irregolarità subiti o osservati nel contesto del lavoro possono essere segnalati a: [email protected] – Tutte le email inviate a questo indirizzo saranno ricevute e trattate direttamente da Lush Ltd in Gran Bretagna. 

Ulteriori informazioni nella global whistleblowing policy Lush Ltd: https://weare.lush.com/lush-life/our-policies/lush-whistleblowing-policy/

Tutte le domande e i commenti relativi ai contenuti di questo documento possono essere inoltrati a: [email protected]

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