Whistleblowing

Whistleblowing Policy di Lush Italia

Le nostre policy

Lush promuove una cultura in cui le persone possano sentirsi a proprio agio nel sollevare le proprie preoccupazioni e sappiano a chi rivolgersi per parlarne.

Whistleblowing Policy di Lush Italia ‌(denunce di irregolarità)

Affinché ogni voce sia ascoltata e che eventuali comportamenti illegali, immorali, illeciti o fraudolenti commessi all’interno di Lush Italia S.r.l. (di seguito, “Lush” oppure la “Società”) vengano prevenuti ed evitati, è importante che tutti i dipendenti nonché tutti i soggetti che operano con Lush possano contare su una persona esterna alla Società, vincolata dal segreto professionale e da un codice deontologico, alla quale rivolgersi spontaneamente, in modo del tutto confidenziale, anche anonimo, per segnalare l’effettiva o potenziale violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

In particolare, le segnalazioni, che potranno essere scritte o orali, potranno avere ad oggetto informazioni su fondati sospetti, riguardanti condotte illecite o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di Lush (di seguito, congiuntamente, il “MOG”), commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all’interno della Società da qualsiasi soggetto apicale, qualsiasi dipendente o qualsiasi soggetto operante con Lush nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (di seguito, le “Segnalazioni”).

Si ricorda che Lush promuove e garantisce un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come ‘’insieme di tutti gli strumenti necessari ad indirizzare, gestire e verificare l’attività di impresa, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e degli strumenti normativi aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Tutto il personale ed i collaboratori di Lush sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Lush si impegna a promuovere la cultura della consapevolezza dell’esistenza dei controlli e dell’assunzione di una mentalità orientata all’esercizio consapevole e volontario dei controlli.

L’Avv. Antonio Palumbo, Organismo di Vigilanza monocratico di Lush, è il referente per ogni Segnalazione interna, come di seguito meglio illustrata (di seguito, la “Segnalazione Interna”).

Qualsiasi Segnalazione può essere effettuata anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, l’“ANAC”), utilizzando il canale dedicato, come di seguito meglio si illustrerà (di seguito, la “Segnalazione Esterna”).

LE SEGNALAZIONI INTERNE

Con riferimento al contenuto, alle modalità di trasmissione, alla valutazione, raccolta e conservazione delle Segnalazioni Interne, anche alla luce di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, si applicano le disposizioni di seguito riportate.

1. Destinatari delle disposizioni che seguono

Le seguenti disposizioni si applicano:

(a) alla persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica, come di seguito definita (di seguito, il “Segnalante”);

(b) a coloro che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo oppure nella Divulgazione Pubblica, come di seguito definita (di seguito, i “Facilitatori”);

(c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (di seguito, i “Famigliari del Segnalante”);

(d) ai colleghi di lavoro del Segnalante che, lavorano nel medesimo contesto lavorativo, che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente (di seguito, i “Colleghi del Segnalante”); e

(e) agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una Divulgazione Pubblica o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (di seguito, gli “Enti Ricollegabili al Segnalante”).

Di seguito, il Segnalante, i Facilitatori, i Famigliari del Segnalante, i Colleghi del Segnalante e gli Enti Ricollegabili al Segnalante sono di seguito, congiuntamente, definiti come i “Soggetti Segnalanti” o, singolarmente, il “Soggetto Segnalante”.

2. Contenuto delle Segnalazioni Interne

Le Segnalazioni possono riguardare:

(i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrano nelle fattispecie indicate ai successivi punti punti (iii), (iv), (v) e (vi);

(ii) condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 o violazioni del MOG;

(iii) gli specifici illeciti, relativi alla violazione di norme nazionali e comunitarie, come elencati nell’Allegato I al Decreto Whistleblowing, che viene qui allegato, ovvero la violazione degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea, indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’Allegato I, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

(iv) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea;

(v) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

(vi) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati ai punti (iii), (iv) e (v) che precedono;

di seguito, congiuntamente, definite come le “Violazioni” o, singolarmente, la “Violazione”.

In particolare, i Soggetti Segnalanti devono indicare tutti i fatti a loro noti, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono state commesse le Violazioni e le modalità con cui sono venuti a conoscenza della Violazione.

I Soggetti Segnalanti avranno la facoltà di indicare i seguenti ulteriori elementi:

a) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;

b) indicazione di eventuali documenti, che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati; e

c) indicazione di eventuali interessi privati.

Sono, in ogni caso, vietate:

(i) le Segnalazioni caratterizzate dal ricorso ad espressioni ingiuriose;

(ii) le Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;

(iii) le Segnalazioni, che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale.

Tali Segnalazioni vietate saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini ed orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

3. Modalità di trasmissione e Gestione delle Segnalazioni Interne

Al fine di agevolare le Segnalazioni Interne sono stati predisposti i seguenti canali informativi dedicati, che garantiscono la riservatezza del Soggetto Segnalante nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

(i) Piattaforma informaticaMy Whistleblowing”: si tratta di un quale canale dedicato alle Segnalazioni Interne idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del Segnalante e, ove richiesto, il suo anonimato, la riservatezza delle persone coinvolte o comunque menzionate nella Segnalazione e del contenuto della stessa, cui si accede tramite link inserito nel footer del sito web istituzionale della Società

(ii) incontro diretto: su richiesta del Soggetto Segnalante, è possibile richiedere un incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza, che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole, per svolgere la Segnalazione in forma orale; in tal caso, previo consenso del Soggetto Segnalante, la Segnalazione resa in forma orale è documentata a cura del predetto Organismo di Vigilanza mediante verbale. Il soggetto Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro apponendo la propria sottoscrizione.

(iii) mail box: box trasparente, posizionato all’interno della sede legale della Società, in cui devono possono essere inserite le Segnalazioni scritte, la cui chiave sarà custodita solo dall’Organismo di Vigilanza. In tal caso, è richiesto che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima, con i dati identificativi del Segnalante, la seconda, con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata Organismo di Vigilanza Monocratico- whistleblowing”.

L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire la confidenzialità delle Segnalazioni Interne, garantendo la riservatezza dell’identità del Soggetto Segnalante, della persona coinvolta (*1) e della persona comunque menzionata nella Segnalazione nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, salvo quanto previsto dall’art. 12 del D. Whistleblowing o che tale riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.).

È consentito presentare anche Segnalazioni in forma anonima – ovvero Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del Segnalante – ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, in quanto l’anonimato non consente la richiesta al segnalante di integrazioni informative.

Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a Segnalazioni ordinarie e saranno trattate secondo i criteri stabiliti nella presente Policy.

In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato alla Società di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il Decreto Whistleblowing garantisce a fronte di misure ritorsive, come specificato nel proseguo della presente Policy.

(*1) La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione ovvero nella Divulgazione Pubblica (come di seguito definita) come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona, comunque, implicata nella Segnalazione o divulgata pubblicamente.

L’Organismo di Vigilanza e la Società garantiscono i Soggetti Segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalle Segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

4. Raccolta delle Segnalazioni Interne

Nell’ambito della gestione del canale delle Segnalazioni Interne, l’Organismo di Vigilanza deve:

a) rilasciare al Soggetto Segnalante una conferma scritta di ricevimento della Segnalazione, entro 7 (sette) giorni dalla data di effettiva ricezione;

b) fare una prima analisi preliminare della Segnalazione (per verificarne l’eventuale manifesta infondatezza);

c) mantenere le interlocuzioni con il Soggetto Segnalante ed eventualmente richiedere a quest’ultimo, se necessario, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti, eventuali integrazioni;

d) dare diligente seguito alle Segnalazioni Interne ricevute, anche svolgendo analisi ed idonea istruttoria, anche richiedendo eventuale supporto alla struttura interna (sempre garantendo la riservatezza del Soggetto Segnalante);

e) fornire riscontro alle Segnalazioni Interne, anche tramite redazione di una relazione interna, entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione Interna;

f) tenere ed aggiornare un c.d. Registro delle Segnalazioni di Lush (su supporto informatico riservato), contenente almeno i seguenti campi: (i) numero identificativo e progressivo della Segnalazione; (ii) data di ricezione della Segnalazione; (iii) canale di ricezione della Segnalazione; (iv) esiti della fase di verifica della fondatezza della Segnalazione; e (v) data avvio indagine (qualora prevista) e data di conclusione;

g) fornire informazioni chiare sui canali dedicati, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazione Esterne (di cui si dirà).

5. Valutazione delle segnalazioni Interne

Una volta ricevuta la Segnalazione Interna, l’Organismo di Vigilanza analizza la stessa, sia formalmente che nel merito, e valuta l’opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario e possibile, l’autore dei fatti oggetto della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Il risultato delle valutazioni, che dovrà essere formalizzato per iscritto, sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione per l’adozione degli eventuali opportuni provvedimenti.

Chiaramente, nel caso in cui l’Organismo di Vigilanza ritenga la Segnalazione infondata, formalizzerà per iscritto la relativa archiviazione, dandone notizia all’organo gestorio ed al Soggetto Segnalante.

6. Conservazione delle Segnalazioni Interne

Le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura, relativa alla Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sull’identità del Soggetto Segnalante e su qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

7. Sistema Disciplinare

Verrà punito ogni comportamento di colui che viola le misure a tutela dei Soggetti Segnalanti, tramite i canali informativi dedicati. La sanzione varierà a seconda che il trasgressore sia un dipendente, un dirigente, un componente dell’organo gestorio o un componente dell’Organismo di Vigilanza.

LE SEGNALAZIONI ESTERNE

1. Presupposti delle Segnalazioni Esterne

Qualsiasi Segnalazione relativa a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing o violazioni del MOG di Lush, può essere effettuata anche utilizzando la piattaforma informatica dell’ANAC ( https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni – di seguito, la “Piattaforma ANAC”), disciplinato dagli artt. 6 e ss. del Decreto Whistleblowing, che garantisce al Soggetto Segnalante la riservatezza.

Presupposti alternativi alla Segnalazione Esterna sono i seguenti:

(i) non sia stato correttamente attivato il canale per le Segnalazioni Interne ovvero questo non sia conforme a quanto sopra indicato;

(ii) il Soggetto Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non abbia avuto seguito;

(iii) il Soggetto Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la Segnalazione Interna possa determinare il rischio di ritorsione;

(iv) il Soggetto Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione che vuole segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L’Organismo di Vigilanza dovrà fare in modo che vengano messe a disposizione informazioni chiare ai Soggetti Segnalanti sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Esterne nonché sul canale messo a disposizione dell’ANAC e sulle relative procedure.

2. Modalità di presentazione della Segnalazione Esterna

Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la Piattaforma ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Soggetto Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione Esterna, presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC, è trasmessa a quest’ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Soggetto Segnalante.

3. Gestione della Segnalazione Esterna

L’ANAC – tramite personale specificamente formato – dopo aver ricevuto una Segnalazione Esterna dovrà:

a) fornire a qualsiasi persona interessata, informazioni sull’uso della Piattaforma ANAC e del canale di Segnalazione Interna nonché sulle misure di protezione di cui al Decreto Whistleblowing;

b) dare avviso al Soggetto Segnalante del ricevimento della Segnalazione Esterna entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria del Soggetto Segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità del Soggetto Segnalante;

c) mantenere le interlocuzioni con il Soggetto Segnalante e richiedere a quest’ultimo, se necessario, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti, eventuali integrazioni;

d) dare diligente seguito alle Segnalazioni Esterne ricevute;

e) svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro al Soggetto Segnalante entro 3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione Esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 (sette) giorni dal ricevimento;

g) comunicare al Soggetto Segnalante l’esito finale, che può consistere anche nell’archiviazione o nella trasmissione alle Autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L’ANAC può trasmettere le Segnalazioni, aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza, alla competente Autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione Europea, dandone contestuale avviso al Soggetto Segnalante dell’avvenuto rinvio. L’Autorità amministrativa competente dovrà garantire, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del Soggetto Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

LE SEGNALAZIONI E LA RISERVATEZZA

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’identità del Soggetto Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Soggetto Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Come previsto nel Decreto Whistleblowing: (i) nell’ambito del procedimento penale, l’identità del Soggetto Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p.; (ii) nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del Soggetto Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; e (iii) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del Soggetto Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Soggetto Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Soggetto Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al Soggetto Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, di cui al paragrafo precedente quando la rivelazione della identità del Soggetto Segnalante e della Segnalazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I motivi che hanno indotto il Soggetto Segnalante a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti, ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Soggetto Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele sulla riservatezza ivi previste non sono garantite e al Soggetto Segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

LE DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Soggetto Segnalante può rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (di seguito, la “Divulgazione Pubblica”), al ricorrere dei seguenti presupposti.

a) il Soggetto Segnalante deve aver previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, come sopra previsto, senza aver ottenuto riscontro nei termini sopra previsti;

b) il Soggetto Segnalante deve aver fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) il Soggetto Segnalante deve aver fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l’autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

IL DIVIETO DI RITORSIONE

La Società garantisce i Soggetti Segnalanti da qualsiasi tipo di ritorsione, con riferimento alle Segnalazioni o alla Divulgazione Pubblica.

Si intende per “Ritorsione/i” qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Soggetto Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Sono esempi di Ritorsioni:

a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;

d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;

e. le note di merito negative o le referenze negative;

f. l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g. la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;

h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

l. l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore in cui opera la Società;

m. la conclusione anticipata o l’annullamento dei rapporti contrattuali in essere;

n. l’annullamento di una licenza o di un permesso;

o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Soggetti Segnalanti possono comunicare le Ritorsioni che ritengono di avere subito all’ANAC, la quale informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti ritorsivi applicati ai Soggetti Segnalanti sono nulli. In caso di licenziamento, i Soggetti Segnalanti hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro. L’Autorità giudiziaria può adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione delle Ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Soggetti Segnalanti, del Facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella Segnalazione e nella relativa documentazione sono trattati in conformità con il Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito “Regolamento”), del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del D.Lgs.n. 24/2023 (“Decreto Whistleblowing”) nonché con l’Informativa Privacy unita alla presente Policy sub Allegato 2.

TERMINE E VALIDITA’ DELLA POLICY

La presente Policy annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni emesse in materia e ha validità immediata.

ALLEGATO I AL DECRETO WHISTLEBLOWING

Allegato 1

Parte I

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – appalti pubblici:

1. norme procedurali per l’aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l’aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l’aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

(i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

(ii) ii) decreto legislativo15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

(i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell’Unione e nei settori bancario, del credito, dell’investimento, dell’assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

(ii) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

(iii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

(iv) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

(v) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

(vi) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);

(vii) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

(viii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

(ix) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

(x) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

(xi) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;

(xii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

(xiii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

(xiv) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

(xv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

(xvi) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione solvibilità II);

(xvii) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36 /CE,2011/35/UE,2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36/CE,2011/35/UE,2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

(xviii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

(xix) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

(xx) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

(xxi) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

(xxii) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell’Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

(i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

(ii) normativa di armonizzazione dell’Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

(iii) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell’aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

(i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

(ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

(iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

(i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

(ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

(iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

(iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e2002/59/CE;

(v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

(vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell’ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

(i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

(ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

(iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

(i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

(ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

(iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

(i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

(ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

(iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

(iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

(v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

(vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

(vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

(viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

(ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

(x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

(xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

(i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

(ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE,84/156/CEE, 84/491/CEE,86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

(iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

(i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

(ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

(iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

(iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

(v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

(vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – radioprotezione e sicurezza nucleare di cui a:

(i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

(ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

(iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,96/29/Euratom, 97/43/Euratom e2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

(iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

(v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

(vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

(vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell’8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell’Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

(i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

(ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione delregolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE)n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE)n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

(i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

(ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

(iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali;

(iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

(v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

(i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

(ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

(iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

(i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

(ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

(iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

(iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

(v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

(vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

(vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/83/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – protezione dei diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

(i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

(ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

(iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;

(iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE,98/27/CE,2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

(v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

(vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

(vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

(i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

(ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L’articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

(iii) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

(iv) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

(v) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

(vi) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

(vii) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

(viii) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

(ix) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

(x) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

(xi) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

(xii) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

(xiii) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

(i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

(ii) regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento(CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza dei trasporti:

(i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

(ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

(iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell’ambiente:

(i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

 

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